La PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata, è un sistema di trasporto di documenti informatici con in più la possibilità di ottenere la garanzia del ricevimento (o meno) del messaggio da parte del destinatario. La PEC può essere utilizzata per effettuare comunicazioni ufficiali per le quali il mittente necessita della prova dell’invio e del ricevimento (o meno) del messaggio da parte del destinatario
La Posta elettronica certificata è regolata del DL 185/2008 convertito con Legge 2/2009. L’articolo 16 del suddetto Decreto sancisce che: -Le nuove società sono tenute a dichiarare l'indirizzo PEC all'iscrizione nel registro delle imprese -I professionisti dovranno dichiarare, entro un anno, l'indirizzo PEC ai rispettivi ordini -Le società già esistenti dovranno dichiarare entro tre anni l'indirizzo PEC al registro delle imprese -Tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dichiarare il proprio indirizzo PEC La Posta elettronica certificata fornita da Register.it in collaborazione con Infocert consente alle società, ai professionisti e alle pubbliche amministrazioni di adeguarsi immediatamente alle disposizioni previste dal decreto attivando un vero e proprio “domicilio elettronico” virtuale.
Il servizio ha tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi. In particolare, nella PEC si riscontra semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro, riproduzione, archiviazione e ricerca del messaggio. In caso di invio multiplo a più destinatari, per esempio, i costi sono decisamente più bassi. Inoltre, è possibile consultare la propria casella email da postazioni diverse, anche fuori dal proprio ufficio: basta infatti un PC connesso a Internet.
La PEC offre un servizio più completo e sicuro, prevedendo livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza stabiliti dalla legge; la certificazione dell’invio e della consegna del messaggio; l’opponibilià a terzi delle evidenze (ovvero una sequenza di bit elaborata da una procedura informatica) relative alle operazioni di invio e ricezione di un messaggio
La casella di PEC è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni ufficiali per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell’invio e della consegna del messaggio
Nel momento in cui l’utente invia il messaggio, riceve dal proprio Gestore di PEC (che deve essere iscritto nell’elenco del CNIPA) una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale. Tale ricevuta costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione di data e orario, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario
Sì. L’inalterabilità è assicurata dell’indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l’invio del messaggio PEC.
Sì. Il soggetto che intende richiedere un servizio di PEC deve presentare al Gestore PEC, oltre alla richiesta di attivazione del servizio, anche un documento che attesti la sua identità
Sì, dal momento che è garantita l’inalterabilità dell’indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l’invio del messaggio. Inoltre, proprio questa particolarità del servizio PEC risulta essere un valido deterrente contro il fenomeno dello SPAM.
Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente consegnato, il destinatario non può negare l’avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata e inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal destinatario, riporta la data e l’ora in cui il messaggio è stato consegnato nella casella di PEC del destinatario, certificandone l’avvenuta consegna.
Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute può rivolgersi al proprio Gestore PEC, che ha l’obbligo di conservare la traccia informatica delle operazioni svolte e può quindi riprodurre le ricevute mantenendone inalterato il valore giuridico.
La normativa impone ai Gestori di PEC di tenere traccia di tutte le trasmissioni effettuate per un periodo di trenta mesi, in un apposito archivio informatico
La nuova legge prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore del succitato decreto
Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, pubblicata sulla GU n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263 convertito nella legge n. 2/2009, prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Le imprese già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore del succitato decreto, hanno l’obbligo di comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata entro tre anni (29/11/2011) dalla data di entrata in vigore del succitato decreto
La dimensione della mail certificata che viene attivata è di 1 GB . E' comunque possibile effettuare l'espansione della casella a blocchi di 125 Mb per volta.
La normativa impone ai gestori di mantenere traccia di tutte le trasmissioni effettuate per un periodo di tempo pari a 30 mesi